Art.119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

 

  1. Detrazione 110% ai fini Irpef per interventi di efficienza energetica (art.14 DL 4/2013, conv. In Legge n.90/2013) sostenute dal contribuente

Misura: 110%

Ripartizione: in 5 quote annuali di pari importo

Periodo spese: sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021

Tipologia spese:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie (max 60.000 per unità immobiliare dell’edificio)

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, (max 30.000 per unità immobiliare incluso smaltimento vecchio impianto)

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, (max 30.000 incluso smaltimento vecchio impianto)

d) tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra (lett. a, b, c).

Condizioni:

  • gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla norma istituiva e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata (il costo rientra le spese detrabili).
  • gli interventi devono essere eseguiti da: condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • le disposizioni si applicano a interventi su edifici unifamiliari destinati ad abitazione principale.

 

  1. Detrazione 110% ai fini Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia (commi da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013, conv.in Legge n.90/2013)

Misura: 110%

Periodo spese: sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021

Condizioni: gli interventi devono essere eseguiti da: condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa

 

  1. Detrazione 110% ai fini Irpef per installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici

Misura: 110%

Ripartizione: in 5 quote annuali di pari importo

Periodo spese: sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021

Importo max: euro 48.000 da ripartire tra gli aventi diritto

Condizioni:

  • installazione congiunta a interventi di efficientamento energetico o ristrutturazione e cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
  • gli interventi devono essere eseguiti da: condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa

 

  1. Detrazione 110% ai fini Irpef per installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

Misura: 110%

Ripartizione: in 5 quote annuali di pari importo

Periodo spese: sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021

Importo max: euro 1.000 per kwh di capacità di accumulo, da ripartire tra gli aventi diritto

Condizioni:

  • installazione congiunta a interventi di efficientamento energetico o ristrutturazione e cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
  • gli interventi devono essere eseguiti da: condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa

 

  1. Detrazione 110% ai fini Irpef per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Misura: 110%

Ripartizione: in 5 quote annuali di pari importo

Periodo spese: sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021

Importo da ripartire tra gli aventi diritto

Condizioni:

  • installazione congiunta a interventi di efficientamento energetico o ristrutturazione o impianto fotovoltaico (sopra da 1 a 4)
  • gli interventi devono essere eseguiti da: condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Link Enea per dettaglio interventi:

ENEA – Eco Bonus

ENEA – Bonus Casa

Art.121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di successivamente elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  1. a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Interventi per i quali si applica:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta:

  • è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
  • la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (il costo rientra tra le spese detraibili).

I dati relativi all’opzione sono comunicati telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo apposito provvedimento da adottare.

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Gennaro Gisonna

Author Gennaro Gisonna

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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