Pubblicato in G.U. 3 gennaio 2025, n. 2 il D.M. 12 novembre 2024, n. 212 con cui viene adottato il regolamento che disciplina i requisiti che avvocati e commercialisti devono soddisfare per il rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale – Tax control framework ai fini del regime di adempimento collaborativo. Sarà l’Ordine ad attestare il possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell’attestazione.


Abilitazione al rilascio della certificazione

L’art. 1 del decreto disciplina l’abilitazione al rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’attività di certificazione è riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco del Consiglio Nazionale forense e del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
Possono chiedere l’iscrizione i professionisti che siano iscritti all’albo da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità definiti dall’art.2 dello stesso decreto.

La domanda di iscrizione all’elenco (art.3) deve contenere l’attestazione di possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionali di cui all’articolo 2, nonché la dichiarazione circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

Gli Ordini, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l’entita’, la gravita’ e comunque la rilevanza delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare l’iscrizione all’elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie descritte al primo periodo emergano successivamente all’iscrizione, i medesimi Consigli nazionali procedono al riesame dell’iscrizione nell’elenco.

Per l’iscrizione nell’elenco, il professionista:
– deve essere in possesso di competenze in materia di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione e diritto tributario;Inoltre, il professionista incaricato al rilascio della certificazione deve essere – – deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico, senza essere coinvolto nel suo processo decisionale.

L’Ordine attesterà il possesso dei requisiti e per tale ragione il MEF, l’Agenzia delle Entrate e i Consigli nazionali degli ordini in questione individueranno le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione.

Indipendenza del professionista

L’art.4 disciplina l’indipendenza del professionista abilitato che dovrà assumere l’incarico.

Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.

Il professionista deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette.

Il professionista abilitato non puo’ accettare l’incarico di certificatore se:

a) riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l’incarico, delle societa’ da questo controllate, delle societa’ che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

b) e’ coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle societa’ da questo controllate, delle societa’ che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

c) nei due anni precedenti e’ stato legato al soggetto incaricante o alle societa’ da questo controllate o alle societa’ che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza;

d) nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o alle societa’ da questo controllate o alle societa’ che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti siano tali da poter compromettere l’indipendenza del professionista;

e) sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarita’ ovvero a forme di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della certificazione, la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l’indipendenza del professionista abilitato risulti compromessa;

f) sussistono rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima societa’ o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui e’ associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilita’ nell’ambito del sistema integrato stesso.

Il professionista abilitato non puo’ detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle societa’ da questo controllate, delle societa’ che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

L’incarico per la certificazione puo’ essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non piu’ di tre volte consecutive e, nel caso in cui sia stata incaricato per tre volte, potra’ essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell’ultima certificazione.

Nel corso del periodo di sei anni, il professionista che ha gia’ certificato il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, non puo’ collaborare con il professionista successivamente incaricato al rilascio della certificazione da parte della medesima impresa.

Il corrispettivo del professionista abilitato non puo’ essere subordinato ad alcuna condizione, ne’ puo’ essere stabilito in funzione degli esiti dell’attivita’ di certificazione. I professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la certificazione, dalle societa’ da questo controllate, dalle societa’ che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo il caso di regali o altre utilita’ di modico valore. Ai fini del presente comma, si intendono di modico valore i regali o le altre utilita’ di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto.

Le attività del professionista

Il professionista abilitato e’ tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed e’ impostato in modo coerente con le linee guida di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell’impresa.

Il professionista con riferimento alla generalità dei rischi fiscali deve:
– valutare che le regole, le procedure e la struttura organizzativa adottate per assicurare un efficace processo di gestione e controllo del rischio fiscale rispettino i requisiti su indicati;
– valutare che i sistemi di controlli adottati dall’impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali.
Pertanto, per ciascuna delle due valutazioni su indicate, si individuano tre fasi di approfondimento:
1. definizione del perimetro, con cui il professionista identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali;
2. valutazione dell’impostazione del sistema, con cui il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo;
3. valutazione di efficacia del sistema, con cui il professionista abilitato valuta l’efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
La certificazione rilasciata dal professionista ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio.
Gennaro Gisonna

Author Gennaro Gisonna

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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