Detrazione IVA nelle società “non operative” – Novità dalla Cassazione
Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza del 21.05.2025, n.13598
La qualità di soggetto passivo ai fini della detrazione IVA deve essere riconosciuta indipendentemente dal raggiungimento di determinate soglie di ricavi, in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’ della con l’art. 9, par. 1, e l’ della
Il principio
La negazione della detrazione IVA fondata soltanto sul mancato superamento del test di operatività delle società di comodo – che limita tale diritto in ragione del mancato raggiungimento di un ammontare minimo di operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo – è incompatibile con la normativa comunitaria.
Dopo la Sentenza n.4151/2025, la Cass.Civ.Sez.V, interviene con l’Ordinanza n.13598/2025 con cui fa propri i principi della Corte UE, statuendo che il diritto di detrazione deve essere riconosciuto se nel corso del periodo d’imposta la società ha effettivamente esercitato un’attività economica per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, impiegando i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta, indipendentemente dai risultati delle attività economiche e a condizione che le operazioni non si inseriscano in una frode.





