Qui di seguito la sintesi di alcune disposizioni del Decreto Rilancio di sostegno alle imprese: disposizioni in materia di versamento Irap, contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi, credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda.

 

Art.24 – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP

Il versamento a saldo dell’Irap per l’anno 2019 (da liquidare in Unico 2020) NON E’ DOVUTO.

Il versamento della prima rata d’acconto dell’Irap per l’anno 2020 (da liquidare in Unico 2020) NON E’ DOVUTO. Tale versamento è comunque escluso dal calcolo del saldo dell’Irap dovuta per l’anno 2020 (da liquidare in Unico 2021).

Le norme si applicano a tutti i soggetti passivi Irap, con esclusione di imprese di assicurazioni, pubbliche amministrazioni e intermediari finanziari, con ricavi o compensi dell’anno 2019 non superiori a 250 milioni di euro.

Art.25 – Contributo a fondo perduto

Soggetti destinatari:

  • esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario titolari di partita IVA, con ricavi o compensi dell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro.

Non spetta:

  • in caso di cessazione dell’attività alla data di presentazione della domanda
  • agli enti pubblici
  • agli iscritti alla gestione separata INPS che hanno diritto alla indennità di 600€
  • ai lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla indennità di 600€
  • ai dipendenti e professionisti iscritti alle casse private ordinistiche

Condizioni:

  • fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiore a 2/3 rispetto ad aprile 2019

Misura:

  • 20% – della differenza fatturato aprile 2020 aprile 2019 – per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400mila euro
  • 15% – della differenza fatturato aprile 2020 aprile 2019 – per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila ma non superiori a 1 milione di euro
  • 10% – della differenza fatturato aprile 2020 aprile 2019 – per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione ma non superiori a 5 milioni di euro

Comunque, è previsto un contributo minimo di 1.000 per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

Adempimenti:

  • presentazione istanza telematica entro 60 giorni dall’avvio del procedimento secondo provvedimento del Direttore Agenzia Entrate.

Art.28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda

Soggetti destinatari:

  • esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi dell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
  • alle strutture alberghiere ed agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi
  • ai soggetti del terzo settore

Misura:

  • 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinato all’attività
  • 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo

Periodi di riferimento:

  • La misura si calcola sull’importo pagato nei mesi di marzo, aprile, e maggio 2020

Condizioni:

  • Il credito spetta se il fatturato in ciascun mese di riferimento si è ridotto di almeno il 50% rispetto al mese del 2019

Non è cumulabile con il credito di imposta previsto dal decreto Cura Italia (solo per marzo 2020).

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Gennaro Gisonna

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